(Pubblicata nel 1 suppl. straord. al Bollettino ufficiale
    della regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 9 gennaio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
 
  1.  La  presente  legge  definisce  norme organiche e coordinate in
materia di garanzie  nell'obiettivo  fondamentale  di  realizzare  le
condizioni   per   la   piu'  ampia  tutela  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia.