(Pubblicata nel 1 suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 9 gennaio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. La presente legge definisce norme organiche e coordinate in materia di garanzie nell'obiettivo fondamentale di realizzare le condizioni per la piu' ampia tutela della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.